
Il tax credit ZES 2026 non può essere considerato utilizzabile soltanto perché l’impresa acquista un cespite, opera nel Sud o impiega un veicolo nell’attività. Prima dell’ordine e prima della compensazione occorre ricostruire se investimento, impresa, settore, struttura produttiva e bene rientrino nella disciplina vigente e se le condizioni possano essere documentate nel tempo.
Il fascicolo documentale serve proprio a rendere questa decisione verificabile: non trasforma un costo aziendale in costo agevolabile e non anticipa un esito. Per la ZES unica, il testo vigente collega il credito a investimenti iniziali e a strutture produttive ubicate nelle specifiche zone assistite indicate dalla norma; richiede inoltre di considerare soglie, entrata in funzione, mantenimento dell’attività, cumulo e utilizzo in compensazione.
In sintesi
- La ZES è una misura territoriale: la localizzazione va verificata rispetto alla struttura produttiva e alle zone assistite previste dalla norma, non sulla sola sede legale o sulla generica presenza nel Sud o nelle Isole.
- Il bene deve rientrare in un progetto di investimento iniziale e nelle categorie ammesse: nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali, nei limiti stabiliti.
- Un veicolo speciale, anche se utile all’impresa e iscritto tra i cespiti, non è automaticamente ammissibile: il settore dei trasporti è escluso, salvo le eccezioni testuali per magazzinaggio e supporto ai trasporti.
- Per il periodo 2026 la norma considera gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028; la verifica concreta deve però includere le modalità di accesso e i controlli fissati dagli atti applicativi vigenti.
- Il credito può essere rideterminato o revocato se mancano entrata in funzione, mantenimento delle condizioni o permanenza dell’attività nelle aree d’impianto richieste.
La decisione prima dell’ordine: cosa deve dimostrare il tax credit ZES
La regola non riguarda un bene preso isolatamente. L’articolo 16 del D.L. 124/2023 riconosce il contributo alle imprese che acquisiscono i beni indicati dalla disposizione, destinandoli a strutture produttive collocate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Marche, Umbria e Abruzzo, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale richiamata dalla norma. La conseguenza operativa è che il fascicolo deve identificare sia l’impresa sia la struttura produttiva cui l’investimento è destinato.
Il progetto deve inoltre essere un investimento iniziale nel significato richiamato dal regolamento UE n. 651/2014. Il fascicolo non dovrebbe quindi limitarsi a preventivo, ordine e fattura: deve consentire di collegare il bene al progetto, alla struttura interessata e alla funzione produttiva dichiarata. Per terreni e immobili, la norma pone anche un limite: il loro valore non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
È essenziale distinguere tra costo d’impresa e costo ammesso alla ZES. Un bene può essere ammortizzabile o strumentale nella contabilità senza soddisfare, per questo solo fatto, la categoria, la novità, la destinazione territoriale e il progetto richiesti dalla specifica misura. Per questo il nome commerciale del bene non decide l’ammissibilità.
Veicoli speciali: il controllo non può fermarsi alla strumentalità
Ambulanza, carro funebre o altro veicolo speciale non sono automaticamente agevolabili perché impiegati professionalmente. Il testo dell’articolo 16 esclude i soggetti operanti nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture, facendo salva l’eccezione per magazzinaggio e supporto ai trasporti. La valutazione deve quindi partire dall’attività e dal settore dell’impresa, oltre che dal bene e dal progetto: qualificare il mezzo come veicolo speciale o bene aziendale non supera di per sé l’esclusione settoriale.
La stessa cautela vale per ogni investimento: il fascicolo deve separare i dati certi — attività esercitata, localizzazione della struttura, funzione del bene, date contrattuali e contabili — dalle qualificazioni giuridiche da verificare. Solo dopo questo passaggio è possibile stabilire se il costo possa entrare nell’analisi della ZES.
ZES territoriale e altri crediti d’imposta: due verifiche separate
La ZES disciplinata dall’articolo 16 è collegata a precise zone assistite e strutture produttive. Non consente di dedurre che un tax credit con applicazione nazionale, quando previsto da altra norma, segua le stesse regole territoriali, gli stessi beni ammessi o le stesse modalità di utilizzo. Un eventuale credito nazionale va ricostruito sulla propria fonte vigente e non usato come scorciatoia interpretativa della ZES.
Anche il cumulo richiede un esame separato. La fonte prevede la cumulabilità con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi, ma soltanto se non viene superata l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee pertinenti. Nel fascicolo vanno quindi raccolti gli aiuti che insistono sugli stessi costi, i relativi provvedimenti e i calcoli necessari a verificare il limite applicabile; non è prudente sommare misure diverse solo perché riguardano il medesimo acquisto.
La percentuale effettiva non va promessa in astratto. La disposizione rinvia alla misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e opera nel limite di spesa complessivo previsto. Per la decisione aziendale la domanda utile non è “quale aliquota si applica sempre?”, ma quali parametri risultano applicabili al progetto, al territorio e agli atti vigenti al momento della verifica.
Percorso diagnostico del fascicolo documentale
Un percorso diagnostico efficace organizza la prova prima che l’operazione diventi difficilmente correggibile. Non è una raccolta indistinta di file, ma un controllo che mette in relazione requisiti normativi e documenti disponibili.
- Perimetro soggettivo e settoriale. Si ricostruiscono impresa, attività effettivamente svolta, stato dell’impresa e possibili esclusioni. Vanno verificati, tra l’altro, i settori esclusi dalla norma, lo stato di liquidazione o scioglimento e la condizione di impresa in difficoltà richiamata dalla disposizione.
- Territorio, struttura e progetto. Si collegano visure, titolo di disponibilità o altri elementi pertinenti alla struttura produttiva destinataria, al progetto di investimento iniziale e alla funzione dei beni. Questo evita di confondere la localizzazione dell’impresa con quella della struttura cui è destinato l’investimento.
- Beni, tempi e valori. Si confrontano preventivi, ordini, contratti di locazione finanziaria, fatture, documentazione di consegna, pagamenti e dati di entrata in funzione. Il progetto deve raggiungere almeno 200.000 euro e non può superare 100 milioni di euro; per leasing il testo considera il costo sostenuto dal locatore, senza spese di manutenzione.
- Utilizzo e conservazione delle condizioni. Si pianificano comunicazioni e dichiarazioni richieste dagli atti applicativi vigenti, il prospetto di compensazione e il monitoraggio successivo. La norma richiede l’entrata in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo e prevede rideterminazioni per dismissione, cessione, destinazione estranea o trasferimento a strutture diverse entro il quinto periodo successivo all’entrata in funzione.
Su quest’ultimo punto il fascicolo ha una funzione concreta: documentare non solo l’acquisto, ma anche ciò che accade dopo. L’attività deve essere mantenuta nelle aree d’impianto interessate per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento; l’inosservanza comporta la revoca dei benefici secondo le modalità applicabili. Il credito indebitamente utilizzato rispetto alla rideterminazione deve essere restituito nei termini indicati dalla norma.
Approfondisci l’analisi dell’utilizzo documentato dei crediti fiscali per inquadrare la differenza tra un archivio amministrativo e una prova coerente dei requisiti.
Quando coinvolgere il commercialista e come avviare la verifica
Conviene coinvolgere lo studio prima di emettere un ordine vincolante, stipulare il leasing, presentare comunicazioni previste dagli atti applicativi o utilizzare il credito in compensazione; è altrettanto utile intervenire quando il progetto è già avviato e occorre verificare carenze, cumulo o condizioni di mantenimento.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio: ricostruisce la misura, verifica requisiti soggettivi e oggettivi, esamina dati contabili e documenti di supporto, individua le carenze e definisce i passaggi utili per decidere se procedere, integrare, ricalcolare o sospendere l’utilizzo del tax credit.
Per una prima valutazione attraverso il canale indicato dal form, inviare soltanto quanto necessario: situazione dell’investimento e della struttura produttiva, urgenza della decisione, documenti o informazioni iniziali pertinenti come preventivi, ordini, fatture disponibili, dati del progetto, localizzazione e altri aiuti sullo stesso costo.
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Fonti e riferimenti
D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16, testo vigente al 28 agosto 2026 — Normattiva


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